Erogazione differita del mutuo e consolidamento dell’ipoteca

L’erogazione del mutuo può avvenire con modalità differenti a seconda delle scelte operate dall’istituto di credito, delle caratteristiche e tipologie del mutuo richiesto.

  • Nell’ipotesi di erogazione contestuale:

la banca provvederà a mettere a disposizione del mutuante la somma pattuita nel contratto di mutuo, al momento della sottoscrizione dello stesso.

  • Nell’ipotesi di erogazione differita del mutuo casa:

 Caso in cui la banca decide di attendere il consolidamento dell’ipoteca;

Questo può avvenire per motivi legati alla tipologia del mutuo o alle caratteristiche del soggetto titolare della proprietà del bene offerto in garanzia.

Ciò implica che il venditore riceverà la somma pattuita per la vendita circa 20 giorni dopo la stipula, considerato il tempo necessario al notaio per la iscrizione, la redazione della relazione notarile definitiva, e il tempo utile per la la banca per effettuare materialmente l’ erogazione.

Consolidamento dell’ipoteca

Spesso le banche, differiscono l’erogazione al momento del consolidamento dell’ipoteca anche quando il mutuatario non è un soggetto fallibile.

La banca, per avere la certezza della sua garanzia, dovrà attendere 10 giorni dalla data di iscrizione per il consolidamento dell’ipoteca.

Dunque, una volta decorsi i 10 giorni e verificato che non sussistono iscrizioni o trascrizioni che possono invalidare la garanzia, il notaio dichiarerà e garantirà che l’ipoteca è stata validamente iscritta nel grado previsto e che si è consolidata.

Da qui il nome della procedura di “Consolidamento dell’ipoteca” ed “Erogazione differita del mutuo”.

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