Il credito d’imposta

il credito dimposta

A chi compete il credito d’imposta:

  • ai contribuenti, che hanno acquistato un immobile ed abbiano usufruito delle agevolazioni della “prima casa”.

La normativa in vigore legittima un credito d’imposta ammesso che entro un anno dalla vendita acquistano un’altra abitazione, non di lusso (categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9).

E’ possibile avvalersene, anche in caso di acquisto della nuova casa, senza vendere quella già posseduta. L’importante è che la vendita di quest’ultima avvenga comunque entro un anno dall’acquisto della nuova.

In cosa consiste:

  • è pari all’imposta di registro o all’iva predisposta in sede del primo acquisto, mai superiore alle imposte dovute con il secondo acquisto.

Si utilizza per:

  • ridurre l’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
  • fruire del credito d’imposta, dove risulta necessario che il contribuente manifesti volontà con dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per l’atto;

Il credito d’imposta non spetta:

  • se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”;
  • se l’immobile è stato ceduto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano pagate le relative imposte;
  • a chi abbia alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire delle agevolazioni della “prima casa”.

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